Con l’entrata in vigore, il 31 luglio scorso, della Legge 29 luglio 2021 n. 108 di conversione del Decreto-Legge 77/2021 (cosiddetto “Semplificazioni bis”), sono stati apportati ulteriori aggiustamenti puntuali alla Parte IV del D.Lgs. 152/06, ovvero alla sezione del Testo Unico Ambientale dedicata alla gestione dei rifiuti.
Una delle novità riguarda l’eliminazione della attestazione di avvenuto smaltimento, introdotta da settembre 2020 all’art. 188 c. 5 del D.Lgs. 152/06 per i rifiuti destinati alle operazioni intermedie di smaltimento di cui ai codici D13, D14 e D15.
Come si ricorderà l’attestazione (che, a partire dal 1° giugno scorso, era stata temporaneamente convertita in attestazione di avvio a recupero o smaltimento) doveva essere rilasciata ai produttori dagli impianti esercenti le suddette operazioni intermedie mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000.
La nuova versione dell’art. 188, da considerarsi a questo punto definitiva, ha correttamente attribuito la responsabilità delle operazioni intermedie esclusivamente al soggetto che le effettua, sollevando dalle stesse ogni residua responsabilità del produttore.
La modifica ha comportato l’eliminazione del comma 5 e, contestualmente, l’estensione del comma 4 con la seguente prescrizione:
“Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni”.
Per noi addetti ai lavori si tratta di un’ovvietà, ben nota e chiara già prima del settembre 2020!
LA CART SRL